Estratto per la pubblicazione di siti web.
Approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 17.04.1997.

– omissis

ARTICOLO 17. – INFORMAZIONI SULL’ESERCIZIO PROFESSIONALE.

E’ consentito all’avvocato dare informazioni sulla propria attività professionale, secondo correttezza e verità, nel rispetto della dignità e del decoro della professione e degli obblighi di segretezza e di riservatezza. L’informazione è data con l’osservanza delle disposizioni che seguono.

I – Quanto ai mezzi di informazione:
A) Devono ritenersi consentiti: i mezzi ordinari (carta da lettere, biglietti da visita, targhe); le brochures informative (opuscoli, circolari) inviate anche a mezzo posta a soggetti determinati (è da escludere la possibilità di proporre questionari o di consentire risposte prepagate); gli annuari professionali, le rubriche, le riviste giuridiche, i repertori e i bollettini con informazioni giuridiche (ad es. con l’aggiornamento delle leggi e della giurisprudenza); i rapporti con la stampa (secondo quanto stabilito dall’art. 18 del codice deontologico forense); i siti web e le reti telematiche (Internet), purché propri dell’avvocato o di studi legali associati o di società di avvocati, nei limiti della informazione, e previa segnalazione al Consiglio dell’ordine. Con riferimento ai siti già esistenti l’avvocato è tenuto a procedere alla segnalazione al Consiglio dell’ordine di appartenenza entro 120 giorni.
B) Devono ritenersi vietati: – i mezzi televisivi e radiofonici (televisione e radio); i giornali (quotidiani e periodici) e gli annunci pubblicitari in genere; i mezzi di divulgazione anomali e contrari al decoro (distribuzione di opuscoli o carta da lettere o volantini a collettività o a soggetti indeterminati, nelle cassette delle poste o attraverso depositi in luoghi pubblici o distribuzione in locali, o sotto i parabrezza delle auto, o negli ospedali, nelle carceri e simili, attraverso cartelloni pubblicitari, testimonial, e così via); le sponsorizzazioni; le telefonate di presentazione e le visite a domicilio non specificatamente richieste; l’utilizzazione di Internet per offerta di servizi e consulenze gratuite, in proprio o su siti di terzi.
C) Devono ritenersi consentiti se preventivamente approvati dal Consiglio dell’ordine (in relazione alla modalità e finalità previste): i seminari e i convegni organizzati direttamente dagli studi professionali.

II – Quanto ai contenuti della informazione:
A) Sono consentiti e possono essere indicati i seguenti dati: i dati personali necessari (nomi, indirizzi, anche web, numeri di telefono e fax e indirizzi di posta elettronica, dati di nascita e di formazione del professionista, fotografie, lingue conosciute, articoli e libri pubblicati, attività didattica, onorificenze, e quant’altro relativo alla persona, limitatamente a ciò che attiene all’attività professionale esercitata); le informazioni dello studio (composizione, nome dei fondatori anche defunti, attività prevalenti svolte, numero degli addetti, sedi secondarie, orari di apertura); l’indicazione di un logo; l’indicazione della certificazione di qualità (l’avvocato che intenda fare menzione di una certificazione di qualità deve depositare presso il Consiglio dell’ordine il giustificativo della certificazione in corso di validità e l’indicazione completa del certificatore e del campo di applicazione della certificazione ufficialmente riconosciuta dallo Stato).
B) E’ consentita inoltre l’utilizzazione della rete Internet e del sito web per l’offerta di consulenza, nel rispetto dei seguenti obblighi: indicazione dei dati anagrafici, P. Iva e Consiglio dell’ordine di appartenenza; impegno espressamente dichiarato al rispetto del codice deontologico, con la riproduzione del testo, ovvero con la precisazione dei modi o mezzi per consentirne il reperimento o la consultazione; indicazione della persona responsabile; specificazione degli estremi della eventuale polizza assicurativa, con copertura riferita anche alle prestazioni on-line e indicazione dei massimali; indicazione delle vigenti tariffe professionali per la determinazione dei corrispettivi.
C) Devono ritenersi vietati: i dati che riguardano terze persone; i nomi dei clienti (il divieto deve ritenersi sussistente anche con il consenso dei clienti); le specializzazioni (salvo le specifiche ipotesi previste dalla legge); i prezzi delle singole prestazioni (è vietato pubblicare l’annuncio che la prima consultazione è gratuita); le percentuali delle cause vinte o l’esaltazione dei meriti; il fatturato individuale o dello studio: le promesse di recupero; l’offerta comunque di servizi (in relazione a quanto disposto dall’art. 19 del codice deontologico).

III – E’ consentita l’indicazione del nome di un avvocato defunto, che abbia fatto parte dello studio, purché il professionista a suo tempo lo abbia espressamente previsto o abbia disposto per testamento in tal senso, ovvero vi sia il consenso unanime dei suoi eredi.

– omissis

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